Bonus sisma esteso alle società, a Milano e ad altri comuni del nord
CAF , 24 Marzo 2017
Il c.d. “Bonus Sisma”, ossia la possibilità di detrarre le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche, è stato prorogato fino al 2021.
La spesa massima detraibile è di € 96.000 per unità immobiliare e la detrazione viene corrisposta in 5 anni.
La detrazione spettante è pari al 50% della spesa sostenuta. In alcuni casi è prevista una detrazione più elevata:
- 70% (75% per i condomini) per gli interventi che determinano il passaggio dell’immobile ad una classe di rischio sismico inferiore;
- 80% (85% per i condomini) per gli interventi che determinano il passaggio dell’immobile a due classi di rischio sismico inferiore.
Sono detraibili le spese sostenute fino al 31/12/2021.
Possono beneficare del Bonus Sisma sia le persone fisiche che i soggetti passivi Ires (tutte le società di capitali comprese le immobiliari di gestione) a patto che detengano l’immobile in base ad un titolo di:
- Proprietà o altro diritto reale;
- Contratto di locazione (se le spese sono a carico dell’inquilino);
- Altro diritto personale di godimento.
Per poter beneficiare della detrazione gli immobili interessati dagli interventi antisismici devono trovarsi nelle zone sismiche 1, 2 (zone ad alta pericolosità) e 3 (zone a minor rischio). Puoi consultare l’elenco della classificazione sismica di tutti i Comuni: rientrano nella zona sismica 3 anche Milano, Bergamo, Trieste ed altre città del nord .
Gli immobili oggetto dell’agevolazione sono:
- Immobili abitativi (anche se non costituiscono l’abitazione principale);
- Immobili adibiti ad attività produttiva (unità immobiliari dove si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e/o servizi, commerciali o non commerciali).
I documenti da presentare per poter beneficiare del Bonus sisma sono le fatture relative ai lavori ed i bonifici coi quali tali fatture sono state pagate.
Le fatture dovranno essere intestate al soggetto o ai soggetti che intendono beneficiare della detrazione.
Il bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, pena l’impossibilità di beneficiare della detrazione:
- nella causale va citata la legge “articolo 16-bis, D.P.R. n. 917/1986”;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale e/o partita Iva del soggetto beneficiario del bonifico.
Inoltre, è necessario che il progettista dell’intervento strutturale dell’immobile attesti il passaggio dell’immobile ad una classe di rischio sismico inferiore dopo l’ultimazione dei lavori ed il collaudo.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il vademecum dell’Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie.