Un altro anno per il recupero edilizio al 50%

CAF di Giulia Grimoldi, 3 Febbraio 2017



Le spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio beneficiano di una detrazione Irpef del 50%, con il tetto massimo di € 96.000 per unità immobiliare. La detrazione viene ripartita in 10 anni.

Sono detraibili le spese sostenute fino al 31/12/2017.

 

La detrazione del 50% si applica, in linea generale, alle spese sostenute sugli edifici per:

  • manutenzione straordinaria (modifiche di parti strutturali degli edifici);
  • restauro e risanamento conservativo (rispristino e rinnovamento degli elementi costitutivi dell’edificio);
  • ristrutturazione edilizia (trasformazione degli edifici);
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (relativamente alle spese di costruzione);
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • misure antifurto e antiintrusione;
  • cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento acustico;
  • opere per il raggiungimento di risparmio energetico non “qualificato”;
  • finalità antisismiche;
  • bonifica dall’amianto;
  • opere volte a evitare gli infortuni domestici.

 

Sono escluse dal beneficio della detrazione del 50% le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria, a meno che non rientrino in interventi di maggiore entità.

 

I soggetti che possono beneficiare della detrazione Irpef del 50% sono:

  • il proprietario o nudo proprietario dell’immobile;
  • il titolare di un diritto reale di godimento;
  • il comodatario;
  • il locatario;
  • l’acquirente, anche prima della firma del rogito, a patto che il contratto preliminare d’acquisto venga registrato;
  • i familiari conviventi del possessore dell’immobile (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) solamente se i lavori riguardano l’immobile dove avviene la convivenza.

 

I documenti da conservare per poter beneficiare della detrazione al 50% sono le fatture relative ai lavori ed i bonifici coi quali tali fatture sono state pagate.

Le fatture dovranno essere intestate al soggetto o ai soggetti che intendono beneficiare della detrazione.

Il bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, pena l’impossibilità di beneficiare della detrazione:

  • nella causale va citata la legge “articolo 16-bis, D.P.R. n. 917/1986”;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale e/o partita Iva del soggetto beneficiario del bonifico.

 

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