Un altro anno per il recupero edilizio al 50%
CAF , 3 Febbraio 2017
Le spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio beneficiano di una detrazione Irpef del 50%, con il tetto massimo di € 96.000 per unità immobiliare. La detrazione viene ripartita in 10 anni.
Sono detraibili le spese sostenute fino al 31/12/2017.
La detrazione del 50% si applica, in linea generale, alle spese sostenute sugli edifici per:
- manutenzione straordinaria (modifiche di parti strutturali degli edifici);
- restauro e risanamento conservativo (rispristino e rinnovamento degli elementi costitutivi dell’edificio);
- ristrutturazione edilizia (trasformazione degli edifici);
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (relativamente alle spese di costruzione);
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- misure antifurto e antiintrusione;
- cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento acustico;
- opere per il raggiungimento di risparmio energetico non “qualificato”;
- finalità antisismiche;
- bonifica dall’amianto;
- opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Sono escluse dal beneficio della detrazione del 50% le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria, a meno che non rientrino in interventi di maggiore entità.
I soggetti che possono beneficiare della detrazione Irpef del 50% sono:
- il proprietario o nudo proprietario dell’immobile;
- il titolare di un diritto reale di godimento;
- il comodatario;
- il locatario;
- l’acquirente, anche prima della firma del rogito, a patto che il contratto preliminare d’acquisto venga registrato;
- i familiari conviventi del possessore dell’immobile (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) solamente se i lavori riguardano l’immobile dove avviene la convivenza.
I documenti da conservare per poter beneficiare della detrazione al 50% sono le fatture relative ai lavori ed i bonifici coi quali tali fatture sono state pagate.
Le fatture dovranno essere intestate al soggetto o ai soggetti che intendono beneficiare della detrazione.
Il bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, pena l’impossibilità di beneficiare della detrazione:
- nella causale va citata la legge “articolo 16-bis, D.P.R. n. 917/1986”;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale e/o partita Iva del soggetto beneficiario del bonifico.