Detrazioni al 65% per i lavori di risparmio energetico
CAF , 5 Aprile 2017
Le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica beneficiano di una detrazione del 65%, fruibile sia dai soggetti passivi Irpef che Ires. La detrazione viene corrisposta in 10 anni.
Sono detraibili le spese sostenute fino al 31/12/2017.
Le spese che possono beneficiare della detrazione al 65% ed i relativi limiti di spesa sono i seguenti:
- riduzione del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale. Limite di spesa per unità immobiliare: € 100.000;
- miglioramento termico dell’edificio (es. coibentazioni, finestre e infissi). Limite di spesa per unità immobiliare: € 60.000;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. Limite di spesa per unità immobiliare: € 60.000;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (es. caldaia a condensazione o a pompa di calore). Limite di spesa per unità immobiliare: € 30.000.
Per maggiori dettagli sulle spese agevolabili puoi consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti che possono beneficiare della detrazione del 65% sono:
- il proprietario o nudo proprietario dell’immobile;
- il titolare di un diritto reale di godimento;
- il comodatario;
- il locatario;
- l’acquirente, anche prima della firma del rogito, a patto che il contratto preliminare d’acquisto venga registrato;
- i familiari conviventi del possessore dell’immobile (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado).
I documenti da conservare obbligatoriamente, pena l’impossibilità di beneficiare della detrazione sono:
- ricevuta di invio di una pratica telematizzata all’ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) con la quale si comunicano i dati dei lavori eseguiti. Tale pratica deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
- asseverazione di un tecnico attestante che gli interventi eseguiti rispettino i requisiti richiesti dalla normativa (per alcune fattispecie, come le finestre e infissi, può essere sostituita da una dichiarazione del produttore);
- APE (Attestato di Prestazione Energetica), ossia una certificazione rilasciata da un tecnico abilitato che attesta la prestazione energetica dell’edificio (per alcune fattispecie, come le finestre e infissi, non è richiesta);
- le fatture relative ai lavori ed i bonifici coi quali tali fatture sono state pagate.
Le fatture devono essere intestate al soggetto o ai soggetti che intendono beneficiare della detrazione ed il bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
- nella causale bisogna indicare “lavori di riqualificazione energetica – Detrazione 65% ai sensi dell’art.1, commi 344-347, legge 27 del 27 dicembre 2006, n.296”;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale e/o partita Iva del soggetto beneficiario del bonifico.