Addio a Equitalia: al via la rottamazione delle cartelle
Novità fiscali , 3 Febbraio 2017
Con la finanziaria del 2017 è stata abolita Equitalia e introdotta la cosiddetta “rottamazione delle cartelle”, ossia una definizione agevolata dei ruoli affidati all’esattoria.
A partire dal 1° luglio 2017 Equitalia lascerà il posto all’”Agenzia delle Entrate-Riscossione”, il cui presidente sarà il direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il nuovo ente “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, potrà utilizzare le banche dati e le informazioni di tutti gli uffici ad essa collegati (Inps, Inail, Dogane, eccetera) e potrà accedere anche all’archivio dei rapporti finanziari presso le banche, così da poter agire conoscendo la situazione finanziaria del debitore in tempo reale rendendo più efficiente la riscossione dei debiti.
Entro il 31/03/2017 sarà possibile accedere alla sanatoria delle cartelle esattoriali. Sarebbe opportuno per tutti i contribuenti verificare la propria posizione debitoria. La rottamazione permetterà di estinguere il proprio debito con uno stralcio completo di sanzioni e interessi di mora.
L’importo da corrispondere in seguito alla rottamazione potrà essere suddiviso in un massimo di 5 rate da corrispondere entro settembre 2018 (le scadenze delle rate sono luglio, settembre e novembre 2017 e aprile e settembre 2018).
Sono ammesse alla rottamazione le cartelle notificate dal 2000 al 2016.
Nel caso in cui vi siano più ruoli in essere è possibile scegliere quali cartelle rottamare e quali no.
È possibile beneficiare della rottamazione per Iva, Irpef, Ires, Irap, Inps, Inail, diritti della Camera di Commercio e per tutte le altre entrate riscosse tramite ruolo.
Sono invece espressamente esclusi dalla rottamazione:
- i dazi e le accise;
- l’Iva all’importazione;
- le somme recuperate per aiuti di Stato;
- i crediti da condanna della Corte dei conti;
- le sanzioni pecuniarie di natura penale;
- le sanzioni per violazioni al Codice della strada. Per quanto riguarda le multe stradali vengono stralciati gli interessi sulla somma dovuta, mentre restano integralmente dovute le sanzioni. Non sono invece sanabili in modo agevolato le pendenze per le infrazioni di natura penale previste dal Codice della strada (per esempio guida in stato di ebbrezza, gare clandestine su strada, falsificazione, alterazione o manomissione della targa, eccetera).
Possono aderire alla rottamazione anche i contribuenti che hanno delle rateazioni di cartelle esattoriali in essere, a patto che siano state pagate tutte le rate fino a dicembre 2016. Di conseguenza, coloro che hanno rateazioni in essere dovranno valutare attentamente la convenienza ad aderire o meno alla sanatoria, dato che rinunceranno al beneficio di una lunga dilazione dei pagamenti.
Aderendo alla rottamazione dei ruoli si rinuncia al contenzioso in atto.
Sarà necessario che i contribuenti che hanno giudizi in corso approfondiscano la propria posizione.
A seguito della presentazione dell’istanza di rottamazione l’esattoria non potrà avviare nuove azioni cautelari (come il fermo amministrativo e/o l’iscrizione di ipoteca) ed esecutive (come il pignoramento dei beni mobili e/o l’espropriazione immobiliare. Restano salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti.
Coloro che intendono avvalersi della sanatoria dovranno presentare presso gli sportelli di Equitalia o tramite Pec l’apposito modulo entro il 31/03/2017, mentre la risposta dell’esattoria arriverà entro il 31/05/2017.
Nel modulo andranno indicati, oltre ai dati anagrafici, gli estremi dei ruoli per i quali si vuole beneficiare della rottamazione.
L’importo dovuto a seguito della rottamazione potrà essere versato in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate (con l’applicazione degli interessi del 4,5%). Il 70% delle somme dovute dovrà essere versato nel 2017 (con scadenza delle rate fissata a luglio, settembre e novembre) ed il restante 30% nel 2018 (con scadenza delle rate fissata ad aprile e settembre).
Una volta ricevuta la comunicazione di Equitalia relativa agli importi da pagare, se il debitore non paga nei termini una qualsiasi delle rate previste la rottamazione decade, con l’ulteriore effetto che il carico residuo non potrà più essere rateizzato.
Gli importi dovuti in seguito alla rottamazione delle cartelle potranno essere pagati tramite domiciliazione bancaria, oppure tramite bollettini RAV, oppure direttamente presso l’esattoria.
Non è possibile compensare tali importi con crediti erariali (ed esempio crediti Irpef, Ires, Iva eccetera), in quanto non è prevista la possibilità di utilizzare il modello F24 per il pagamento.